Niente azioni cautelari con il concordato

Pubblicato il 03 giugno 2010
Il Disegno di legge n. 78/2010, contenente la cosiddetta manovra correttiva, introduce alcune novità in materia di procedure concorsuali.

In particolare, viene sancito che, in caso di fallimento, il curatore, entro 15 giorni dalla data di accettazione dell'incarico, debba provvedere alla comunicazione dell'intervenuta procedura concorsuale, utilizzando il nuovo modello di “comunicazione unica”, per consentire l'eventuale insinuazione al passivo. In caso di inadempimento, le sanzioni già previste per il curatore risultano ora raddoppiate.

Con il nuovo articolo 182-quater della Legge Fallimentare viene consentita la prededucibilità dei crediti che derivano da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato.

Infine, l'articolo 182-bis, al suo comma 6, vieta di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, nel corso delle procedure di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora l'imprenditore abbia presentato una specifica istanza corredata da una dichiarazione attestante la presenza di trattative con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy