Niente azione possessoria nei confronti dell'amministratore inconsapevole

Pubblicato il 19 dicembre 2011 Non può essere esercitata azione di reintegra del possesso nei confronti dell'amministratore condominiale qualora sia assente, in capo allo stesso, il requisito dell'aimus spoliandi, la consapevolezza, cioè, di compiere uno spoglio nei confronti dei condomini.

Nel caso esaminato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 23538 del 10 novembre 2011, l'amministratore di un condominio, informalmente incaricato di ridisegnare la strisce, ormai sbiadite, delimitanti i posti macchina, aveva dato il relativo incarico al portiere, ignorando che, poi, le strisce erano state apposte in maniera difforme da quella preesistente; ciò a causa del suggerimento che uno dei condomini aveva dato al portiere fornendo un'apposita planimetria. Ed infatti, le strisce erano state apposte in maniera tale che i posti erano risultati ristretti.

A fronte dell'azione di spoglio promossa da uno dei condomini nei confronti dell'amministratore, è stata tuttavia ritenuto insussistente, in capo a quest'ultimo, l'elemento soggettivo della consapevolezza.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy