Niente azione possessoria nei confronti dell'amministratore inconsapevole

Pubblicato il 19 dicembre 2011 Non può essere esercitata azione di reintegra del possesso nei confronti dell'amministratore condominiale qualora sia assente, in capo allo stesso, il requisito dell'aimus spoliandi, la consapevolezza, cioè, di compiere uno spoglio nei confronti dei condomini.

Nel caso esaminato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 23538 del 10 novembre 2011, l'amministratore di un condominio, informalmente incaricato di ridisegnare la strisce, ormai sbiadite, delimitanti i posti macchina, aveva dato il relativo incarico al portiere, ignorando che, poi, le strisce erano state apposte in maniera difforme da quella preesistente; ciò a causa del suggerimento che uno dei condomini aveva dato al portiere fornendo un'apposita planimetria. Ed infatti, le strisce erano state apposte in maniera tale che i posti erano risultati ristretti.

A fronte dell'azione di spoglio promossa da uno dei condomini nei confronti dell'amministratore, è stata tuttavia ritenuto insussistente, in capo a quest'ultimo, l'elemento soggettivo della consapevolezza.
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