Niente assegno in caso di nuova convivenza che garantisca lo stesso tenore di vita
Pubblicato il 14 novembre 2011
La Corte di cassazione, con
sentenza n. 22337 del 26 ottobre 2011, ha respinto il ricorso presentato da una donna a cui la Corte territoriale aveva escluso il diritto al mantenimento a carico dell'ex marito in considerazione della circostanza che la stessa, allo stato, conviveva con un nuovo compagno e grazie anche al reddito di quest'ultimo godeva dello stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
In considerazione dell'accertata convivenza e della duplicità di redditi goduti dal convivente – sottolinea, in particolare, la Corte -
“si sarebbe determinata una sostanziale coincidenza della situazione economica della ricorrente, quale goduta durante e dopo il matrimonio”.