Niente accesso agli atti acquisiti tramite cooperazione internazionale
Pubblicato il 16 dicembre 2011
Secondo il Consiglio di stato –
sentenza n. 6472 del 9 dicembre 2011 – dei documenti e delle informazioni acquisite dalla Guardia di finanza presso l'amministrazione di altro Stato non possono ottenersi copie anche qualora questi atti siano stati fondamentali nell'attività di verifica fiscale effettuata in Italia nei confronti del contribuente.
Le esigenze di cooperazione internazionale, infatti, comportano una serie di limitazioni al diritto di difesa che, quindi, va contemperato non solo con le esigenze dell'attività amministrativa volte all'individuazione e repressione degli illeciti tributari, ma anche con i valori di cooperazione internazionale di prevenzione e repressione delle frodi e della criminalità.
Nel caso esaminato dal Collegio amministrativo, una contribuente aveva chiesto di poter accedere agli atti della cosiddetta “
Lista Falciani” acquisiti dalle Fiamme Gialle tramite la cooperazione delle autorità francesi.