Nessuna sospensiva sulla disciplina applicativa della conciliazione obbligatoria

Pubblicato il 11 dicembre 2013 Con ordinanza n. 4872 del 10 dicembre 2013, il Tar del Lazio ho respinto la richiesta con cui l'Organismo unitario dell'avvocatura, nell'ambito del procedimento attivato al fine dell'annullamento del decreto del ministro della Giustizia adottato di concerto con il ministro per lo Sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010, contenente il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”, aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare della sospensione dell'efficacia del provvedimento medesimo.

I giudici amministrativi, in particolare, hanno ritenuto che non sussistessero i presupposti per la sospensiva e che l'atto regolatorio impugnato fosse insuscettibile “di arrecare all'attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell'irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l'integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso”; senza contare – si legge nel testo dell'ordinanza - “la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito”.
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