Nessuna sanzione se Unico corregge i dati Iva di febbraio

Pubblicato il 25 giugno 2008 La risoluzione n. 262/E del 24 giugno fornisce indicazioni circa la corretta indicazione dei nuovi codici di attività Ateco 2007, che dal 1° gennaio 2008, per effetto del provvedimento del direttore dell’Agenzia datato 16 novembre 2007, hanno sostituito i vecchi codici della tabella Atecofin 2004. Il provvedimento direttoriale dello scorso novembre affermava che l’introduzione della nuova tabella non comportava l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati, anche se ha previsto che il contribuente, presentando la prima dichiarazione di variazione dati, avrebbe dovuto comunicare i codici delle attività esercitate tenendo conto della nuova tabella Ateco 2007. Le novità in vigore da quest’anno hanno sollevato tutta una serie di dubbi, che l’agenzia delle Entrate si è preoccupata di risolvere con la risoluzione in oggetto. In primo luogo, le Entrate hanno precisato che nessuna sanzione è applicabile se nella comunicazione dati Iva, presentata lo scorso mese di febbraio, è stato indicato un codice di attività errato, ma esso è stato riportato correttamente in Unico 2008, nella dichiarazione Iva 2008 o nella dichiarazione di variazione dati. Infatti, è stato precisato che una volta inserito il nuovo codice attività prevalente nel modello AA7/9 o AA9/9, il codice precedente cessa automaticamente senza necessità di una particolare dichiarazione da parte del contribuente. Se, poi, dalla riclassificazione di un’attività già esercitata al 31 dicembre 2007 derivano più codici d’attività, è necessario inserire gli stessi nel modello AA7/9 o AA9/9, dove verrà barrata la casella “A” anche senza un effettivo inizio di attività. Infine, spiega l’Amministrazione finanziaria che in caso di invio telematico dei suddetti modelli, per far cessare e sostituire i codici precedenti con quelli della tabella Ateco 2007, è necessario consultare il cassetto fiscale e verificare se i dati sono registrati in Anagrafe tributaria.
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