Nessuna responsabilità per il professionista se la violazione è della società
Pubblicato il 18 marzo 2013
Se è una società di capitali o, in linea generale, un ente avente personalità giuridica a compiere una violazione legale, la persona fisica del professionista che presta la propria consulenza non può essere l’oggetto di sanzioni amministrative e tributarie, soprattutto nel caso in cui venga provato che quest’ultimo non ha tratto alcun beneficio economico dall’azione messa in atto dalla società, essendo tale beneficio ascrivibile alla sola impresa.
Questa importante conclusione a favore dei professionisti che svolgono consulenza aziendale è stata resa dalla Ctr Bologna, sezione 9, con le sentenze nn.
4, 5, 6 e 7, depositate in data 23 gennaio 2013, con cui è stata esaminata in sede di appello l’applicabilità del principio di cui all’articolo 7 del Decreto legge n.
269/2003.
Si ricorda che tale disposizione ha modificato il rigido criterio del precedente articolo 9 del Dlgs n.
472/1997 che, nel caso di concorso di più persone alla violazione, se questa consiste nell’omissione di un comportamento in cui sono obbligati in solido più soggetti, prevedeva che venisse irrogata una sola sanzione in capo ad uno solo dei responsabili, salvo il diritto di regresso. Il successivo decreto legge del 2003, all’articolo 7, ha invece prescritto la citata disposizione sancendo che “
le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
Sulla base di ciò ha trovato fondamento la decisione finale della Ctr Bologna, che ha ribadito come in base a quanto disposto dall’articolo 7 del Dl del 2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica ricadono esclusivamente sulla società stessa, con l’esclusione del concorso di tutte le persone fisiche. Ciò vale anche nei confronti di professionisti (anche consulenti che sono esterni all'azienda), che svolgono attività di consulenza, soprattutto se è dimostrata la loro estraneità al raggiungimento di specifici benefici.