Nell'attribuzione dell'assegno divorzile le dichiarazioni dei redditi non sono vincolanti
Pubblicato il 12 settembre 2011
Secondo la Corte d'appello di Roma - sentenza n.
3163 del 13 luglio 2011 - poiché le dichiarazioni dei redditi del coniuge obbligato svolgono una funzione tipicamente fiscale, le stesse dichiarazioni, in una causa relativa a rapporti estranei al sistema tributario come quella concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento in caso di divorzio, non rivestono valore vincolante; nella sua valutazione discrezionale, quindi, il giudice – si legge nel testo della decisione - ben può fondare il suo convincimento anche su altre risultanze probatorie.