Nell’accertamento immobiliare il valore normale è pari ad un indizio

Pubblicato il 25 novembre 2009

Con l’abrogazione, ad opera della legge 88/2009, art. 24, delle regole sull’applicazione del valore normale negli accertamenti immobiliari introdotte dall’art. 35, decreto–legge n. 226/2006, si ritorna al principio per il quale lo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore nomale assume solo il senso di mero indizio ossia riveste la forma di presunzione semplice. Questo tema rappresenta il contenuto dello studio n. 117/2009 del Consiglio nazionale del Notariato.

Quindi l’Amministrazione finanziaria non può più provare che si sia evasa una parte di imponibile portando solo come prova la divergenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale del bene ceduto. La nuova legge fornisce anche una nuova nozione di “valore normale” ai fini IVA, definito come “ l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente … per ottenere i beni … in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione”.

Sulla base di tale modifica normativa, lo studio si pone il quesito se comunque il maggior valore di mercato dell’immobile rispetto al corrispettivo dichiarato possa rappresentare una presunzione grave, precisa e concordante che legittima l’accertamento, venendo quindi ad assumere la valenza di presunzione semplice qualificata. Sulla questione deve però rilevarsi l’orientamento giurisprudenziale che assegna importanza all’accertamento qualora sia basato sul comportamento antieconomico del contribuente, che assume quindi connotazione di presunzione qualificata di occultamento di imponibile. Ma l’applicazione di tale metodo andrebbe contro la novella legislativa e il principio in essa enunciato ossia di attribuire valore di presunzione semplice allo scostamento tra valore normale ed imponibile dichiarato.

Per il Consiglio del Notariato, in definitiva, in sede di accertamento all’Amministrazione finanziaria è consentito solamente considerare il valore normale quale elemento meramente indiziario.

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