L’approvazione, da parte della Regione, del piano territoriale paesaggistico senza un accordo con il Ministero per i beni culturali viola il principio di leale collaborazione e le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La Corte costituzionale si è pronunciata in ordine ad un conflitto di attribuzione tra enti promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Lazio.
Il ricorso per conflitto di attribuzione era finalizzato all’ottenimento della sospensiva e dell’annullamento – previa declaratoria di non spettanza alla Regione – della deliberazione con cui il Consiglio regionale aveva approvato, nell'agosto del 2019, il Piano territoriale paesistico regionale – PTPR.
Il piano paesaggistico regionale, nella specie, era stato unilateralmente approvato, senza il coinvolgimento del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (MiBACT).
Contestata, tra le altre, la violazione del principio di leale collaborazione nonché degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione.
La Consulta, con sentenza n. 240 del 17 novembre 2020, ha dichiarato che non spettava alla Regione Lazio e, per essa, al Consiglio regionale approvare la deliberazione in oggetto (Piano territoriale paesistico regionale – PTPR); ha così annullato, per l’effetto, la suddetta delibera e la conseguente nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio.
I giudici costituzionali hanno spiegato come nella pianificazione paesaggistica, le Regioni sono tenute a coinvolgere il MiBACT.
Con particolare riferimento al procedimento di formazione del piano regionale, è stata sottolineata la necessità di un confronto costante, paritario e leale tra Regione e Stato in funzione di un’intesa di carattere generale che assicuri una tutela unitaria del paesaggio.
Nel procedimento di pianificazione paesaggistica, inoltre, è necessaria un’intesa di carattere generale, che assicuri l’unitarietà del valore della tutela paesaggistica e ciò al di là dei singoli beni per i quali è previsto l’obbligo di pianificazione congiunta.
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