Secondo il Tar della Toscana, con l’entrata a regime del PAT (processo amministrativo telematico), gli atti in scadenza possono essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno.
Questo ai sensi del primo periodo dell'art. 4 co. 4 dell’allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010, laddove nel regime del processo “cartaceo” il termine era stabilito alle ore 12.00.
Per i giudici regionali toscani, una conferma di questa conclusione si trarrebbe, a contrario, dalla previsione di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 4, che ha mantenuto fermo il termine delle ore 12.00 dell’ultimo giorno utile per i soli casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio; previsione, del resto, che ben si coordina con il terzo periodo del comma 4 in questione, laddove prevede che il deposito telematico effettuato oltre le ore 12.00 si considera effettuato il giorno successivo ai fini della fissazione dell’udienza camerale.
Senza contare che la regola secondo cui il deposito telematico è permesso fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile non è derogata dalla contestuale previsione che “agli effetti dei termini a difesa” sposta al giorno successivo i depositi effettuati oltre le 12.00.
Detta ultima norma non riguarda, infatti, la parte che esegue il deposito, bensì le controparti, cui – nell’ipotesi di deposito telematico oltre le ore 12.00 in vista dell’udienza pubblica – garantisce il differimento della decorrenza dei termini per le eventuali repliche.
I principi sono stati ribaditi dal Tar Toscana nel testo della sentenza n. 7 del 4 gennaio 2019.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".