È in vigore dal 25 dicembre 2021 il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, mette insieme le norme che prorogano lo stato di emergenza, disposte dal Consiglio dei Ministri dello scorso 14 dicembre e le misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, licenziate dal Governo il 23 dicembre 2021 in vista delle festività natalizie.
Focalizzando l'attenzione, in particolare, sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, è opportuno qui riepilogarne gli effetti per i datori di lavoro.
La proroga dello stato di emergenza da COVID-19 al 31 marzo 2022 porta con sè l'allungamento di ben 22 termini ad essa correlati, tutti elencati nell'Allegato A del decreto-legge n. 221 del 2021.
Per quanto di interesse in materia di lavoro, sono prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini relativi a:
Fino al 31 marzo 2022 i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da patologia COVID-19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che potrebbe determinare un esito più grave dell'infezione da Covid (articolo 83 del decreto-Rilancio).
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori “fragili”, svolta dal medico competente.
I datori di lavoro non tenuti alla nomina di un medico competente, salva la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, possono richiedere (a pagamento) la sorveglianza eccezionale ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con i propri medici del lavoro. La richiesta di visita medica va fatta attraverso il servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, accessibile tramite Spid, Cns o Cie.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprime il giudizio di idoneità (o di non idoneità temporanea, ma solo per i casi senza soluzioni alternative) indicando all'azienda le soluzioni da adottare a tutela della salute del lavoratore.
Sempre fino al 31 marzo 2022, nel settore privato, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall'art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio.
Pertanto i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonchè la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22 della legge n. 81 del 2017 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Fino al 31 marzo 2022 continuerà ad applicarsi l'art. 100 del decreto Rilancio che prevede che, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si possa avvalere direttamente, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro.
L'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 proroga l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto Cura Italia, che riconoscono ai lavoratori fragili la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
La proroga è concessa fino alla data di adozione del decreto interministeriale (del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 30 giorni dal 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto) che individuerà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità per le quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.
N.B. Si ricorda che attualmente sono definiti fragili i lavoratori dipendenti in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104) o di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, da rilasciarsi in assenza del verbale di riconoscimento della condizione di handicap.
Qualche mese in più anche per congedi parentali straordinari Covid-19.
Sempre l'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 proroga infatti al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2021) la vigenza della disciplina emergenziale di cui all'articolo 9 del decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022.
Si ricorda che il decreto fiscale riconosce al lavoratore dipendente (pubblico o privato), genitore di figlio convivente minore di anni 14 (o a prescindere dall’età del figlio, se disabile), alternativamente all’altro genitore, un congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata:
Il congedo straordinario è fruibile su base giornaliera od oraria e indennizzato al 50% della retribuzione.
Il congedo straordinario spetta anche i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) per i figli conviventi minori di 14 anni nonchè ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni pensionistiche speciali dell’INPS. Per tali categorie di lavoratori l'indennità segue specifiche regole di calcolo.
E infine si applicano fino 31 marzo 2022 le disposizioni che riconoscono il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni e in presenza di una delle fattispecie che danno luogo alla possibilità di ricorrere al congedo straordinario.
Disposizioni prorogate
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Proroga al
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Norma prorogata
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Sorveglianza sanitaria eccezionale |
31 marzo 2022 |
Articolo 83 del decreto Rilancio |
Smart working emergenziale |
31 marzo 2022 |
Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio |
Impiego del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro |
31 marzo 2022 |
Articolo 100 del decreto Rilancio |
Smart working per i lavoratori fragili |
Fino alla data di adozione del decreto interministeriale e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 |
Articolo 26, comma 2-bis, del decreto Cura Italia |
Congedi parentali Covid-19 |
31 marzo 2022 |
Articolo 9 del decreto Fiscale |
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