Nel contratto part-time il limite dell'orario di lavoro notturno va parametrato all'effettivo impiego

Pubblicato il 16 settembre 2010 Rispondendo ad un quesito posto dalla Direzione provinciale del lavoro di Bolzano, il Ministero del lavoro con nota del 30 agosto 2010 n. 17879 ha fornito delucidazioni sull'applicazione del limite del lavoro notturno per i lavoratori a part-time verticale. Avendosi il caso di un lavoratore con contratto di part-time verticale che prevede l'impiego per tre giorni lavorativi a settimana invece dei 5 giorni stabiliti dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno ammesse occorrerà aver riguardo alle ore effettive di lavoro prestato e non dell'orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.

La nota ministeriale ricorda come la normativa in materia di lavoro notturno stabilisce un orario non superiore ad 8 ore in media, nell'arco di 24 ore calcolate dal momento di inizio dell'esecuzione della prestazione lavorativa; tale limite costituisce una media fra le ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) da applicare alla settimana lavorativa a meno che i contratti collettivi, anche aziendali, prevedano un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite.

Nei giorni in cui il lavoratore part-time si astiene dalla prestazione avviene una sospensione del rapporto di lavoro e tali giorni non possono rientrare nel computo dell'orario di lavoro. Di conseguenza occorre riproporzionare il limite delle ore di lavoro notturno.
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