L’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 373 esamina il caso di una permuta di terreni edificabili effettuata tra due soggetti. Uno dei terreni permutati era destinato al Comune. L’interpello avanzato alle Entrate chiedeva spiegazioni in merito al trattamento Iva da applicare. L’Agenzia risponde che nel contratto a favore del terzo, il beneficiario non è parte né formale né sostanziale del contratto. Perciò, entrambe le cessioni della permuta devono scontare l’Iva ad aliquota ordinaria.
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