Le domande per il contributo economico a favore di genitori disoccupati o monoreddito, di nuclei familiari monoparentali, che hanno a carico figli con una disabilità non inferiore al 60% potranno riguardare cumulativamente gli anni 2021 e 2022, ma solo su espressa richiesta. È uno dei chiarimenti forniti dall'INPS con la circolare n. 39 del 10 marzo 2022.
La circolare completa il quadro regolatorio illustrando il beneficio istituito dalla Legge di Bilancio 2021 e dettando le istruzioni operative per le domande e per la gestione dei pagamenti.
Il bonus è stato previsto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Con il decreto del 12 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, sono state emanate le disposizioni attuative, a cui l'INPS ha dato seguito con il messaggio 31 gennaio 2022, n. 471 (con il quale ha rilasciato il servizio telematico per presentare le domande) e con la circolare n. 39 del 2022, in commento.
Come anticipato, il contributo spetta a uno dei genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Il genitore che presenta la domanda deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
Il genitore in possesso dei requisiti di cui sopra può, su domanda, ottenere un contributo, con cadenza mensile, di importo che varia da 150 euro a 500 euro netti, liquidati dal mese di gennaio per l’intera annualità e per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Importo |
Numero di figli |
150 euro |
1 figlio |
300 euro |
2 figli |
500 euro |
Da 3 figli in poi |
Il contributo non è soggetto a tassazione ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza.
La domanda va presentata all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il genitore richiedente, solo per le domande presentate nell’anno 2022, può dichiarare (lo deve fare espressamente) di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando il possesso di tutti i requisiti. Pertanto entro il prossimo 31 marzo 2022 il genitore richiedente potrà chiedere ed ottenere anche gli arretrati 2021 qualora ne faccia espressa richiesta.
L'INPS effettuerà la verifica del diritto alla prestazione per gli anni 2021 e 2022 sulla base dei requisiti posseduti al momento della domanda.
Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica sul portale web, dotandosi di SPID di livello 2 o superiore oppure con Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS). In alternativa è possibile ricorrere al Contact Center Integrato o agli Istituti di Patronato.
I requisiti devono essere autocertificati dal genitore nel modulo telematico di presentazione della domanda e sono oggetto di verifiche.
Le domande sono accolte nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Se le risorse dovessero risultare insufficienti, l'INPS darà priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso e, a parità di reddito ISEE, ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda e tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestato al richiedente. Per i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN.
Il genitore potrà comunicare eventuali variazioni al codice IBAN.
Il pagamento del beneficio decorre entro 90 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande. Gli arretrati sono erogati nel primo pagamento dell’anno di presentazione della domanda.
Si decade dal diritto al contributo in caso di perdita di uno dei requisiti e, in particolare, per il decesso del figlio o del richiedente, per la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale o per l'affidamento del figlio a terzi.
Le cause di decadenza vanno comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
L'Istituto interrompe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei requisiti o è avvenuto uno degli eventi su indicati.
L'INPS provvede alla revoca immediata del contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e l'applicazione delle sanzioni vigenti.
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