Se la negoziazione assistita tra coniugi ricomprende anche il trasferimento di un immobile è necessario, per procedere alla trascrizione dell’accordo, l’intervento del notaio.
Lo ha espressamente chiarito la Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 1202 del 21 gennaio 2020, nell’ambito di un procedimento che aveva ad oggetto la responsabilità professionale di un notaio.
Sulla specifica questione, gli Ermellini hanno formulato apposito principio di diritto, ai sensi del quale tutte le volte in cui l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili è necessaria, per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione appunto contenente anche l'atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In dette ipotesi - si legge nella decisione - la disciplina di cui all'articolo 6, del convertito DL n. 132/2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.
Nel caso di specie, è stata respinta la doglianza promossa da un notaio che, a fronte di una negoziazione assistita per la separazione dei coniugi, si era limitato ad un'autentica minore, senza ricevere alcun atto notarile.
Lo stesso, in particolare, aveva erroneamente ritenuto di non avere alcun obbligo di controllare la legalità - formale e sostanziale - del verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi, e, conseguentemente, di non aver alcun obbligo di iscrizione del medesimo verbale a repertorio, di metterlo a raccolta e, tantomeno, di provvedere alla celere trascrizione dello stesso.
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