Negoziazione assistita anche per separazioni o divorzi con figli minori
Pubblicato il 16 ottobre 2014
Nella seduta del 15 ottobre 2014, la
commissione Giustizia del Senato, nel proseguire l'
esame degli emendamenti al testo del Decreto legge n. 132/14, in materia di processo civile, ha
approvato un emendamento riferito all'articolo 6 del testo del Decreto che prevede la possibilità di procedere con la
negoziazione assistita anche nelle ipotesi, precedentemente escluse, di
separazione consensuale, di divorzio congiunto nonché di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
in cui siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
In questi casi, viene previsto che l'
accordo di negoziazione assistita debba essere
trasmesso,
entro il termine di dieci giorni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, qualora riterrà l'accordo rispondente all'interesse dei figli, lo
autorizzerà.
In caso contrario, il Pm
trasmetterà entro cinque giorni l'atto
al presidente del tribunale che fisserà, entro i successivi 30 giorni, la
comparizione delle parti.
Approvato anche l'emendamento che
riduce nel margine
“da euro 2.000 ad euro 10.000”, la
sanzione precedentemente prevista "
da euro 5.000 ad euro 50.000" per l'
avvocato della parte che
non trasmetta, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile copia, autenticata dallo stesso, dell'
accordo munito delle certificazioni.
La discussione del Decreto legge sul processo civile
passa ora al Senato, risultando all'ordine del giorno dell'Aula del 16 ottobre 2014.