Commerciante non risponde per violazioni utente

Pubblicato il 16 settembre 2016

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata nell’ambito di una controversia tra un negoziante tedesco e la Sony Music, avente ad oggetto l’asserita responsabilità del primo nell’utilizzo della rete locale Wireless gratuita che il medesimo aveva messo a disposizione dei clienti del proprio negozio di materiali d’illuminazione e audio, da parte di un terzo che aveva scaricato, senza autorizzazione, un fonogramma prodotto dalla Sony Music.

I giudici europei, in particolare, rispondendo in ordine al quesito relativo alla corretta interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, cosiddetta “direttiva sul commercio elettronico”, hanno escluso la responsabilità del commerciante per le violazioni del diritto d’autore commesse dall’utente.

Secondo la Corte di Giustizia – sentenza del 15 settembre 2016 pronunciata relativamente alla causa n. C-484/14 - le norme europee ostano “a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento”.

Possibile imporre password

E’ tuttavia possibile - continua la Corte Ue - l’adozione, da parte delle autorità nazionali, di un’ingiunzione che imponga al fornitore, a pena il versamento di una penalità, di proteggere la connessione a Internet mediante una password, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente.

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