In tema di prove, è sempre possibile disporre la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l’inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto previsto dall'art. 191 c.p.p.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, respingendo la richiesta del Procuratore generale di rinnovazione delle dichiarazioni dibattimentali del teste, la cui ritenuta inutilizzabilità avrebbe determinato, a suo dire, una errata pronuncia assolutoria nel merito.
Ma alla rinnovazione di dette dichiarazioni, a parere della sesta sezione penale, con sentenza n. 20098 del 13 maggio 2016, osta la natura patologica della dichiarata inutilizzabilità, in quanto disposta per violazione dell’art. 197 comma 11 lett. a) e b) c.p.p.; violazione che per l’appunto determina, anche nel caso di mancato avviso ex art. 64 comma 3 lett. c), l’inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.
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