Con la circolare 21 luglio 2023, n. 68, l’Istituto Previdenziale ha fornito chiarimenti in merito alle ipotesi di cumulabilità tra l’incentivo NEET 2023 e altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Si rammenta che l’incentivo NEET 2023 è rivolto ai datori di lavoro del settore privato che dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 assumono giovani in possesso dei seguenti requisiti:
L’incentivo è riconosciuto per una durata di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
In caso di cumulabilità con altre agevolazioni, l’incentivo NEET è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Con la circolare 68/2023, l’Inps specifica che l’esonero in oggetto è cumulabile, nei limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con le agevolazioni consistenti in un abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS).
In considerazione di ciò, le possibilità di riconoscere l’incentivo NEET 2023 nella misura piena del 60% si riducono notevolmente.
Si precisa che l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS è una misura esclusivamente a favore del lavoratore e il datore di lavoro non può sottrarsi dall’applicazione dello stesso.
In tal senso, sembrerebbe inadeguato parlare di cumulabilità considerando che i benefici derivanti dallo sgravio contributivo IVS sono rivolti esclusivamente al lavoratore (netto in busta paga più elevato).
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