Ne bis in idem solo se la sanzione è già stata eseguita
Pubblicato il 28 maggio 2014
Con sentenza pronunciata il 27 maggio 2014 relativamente alla causa
C-129/14, la Corte di giustizia dell'Ue è intervenuta con riferimento all'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (Caas) del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati membri dell'Ue, in materia di
ne bis in idem.
Secondo i giudici europei, l'articolo 54 citato - che
subordina l'applicazione del principio del
ne bis in idem alla condizione che, in caso di condanna,
la sanzione sia stata subita o sia attualmente
in corso di esecuzione - è da ritenere compatibile con l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
L'esecuzione della sola sanzione pecuniaria non basta
In particolare – continua la Corte di giustizia – l'articolo 54 della Caas deve essere interpretato nel senso che
l'esecuzione della sola pena pecuniaria inflitta a una persona condannata dalla decisione di una giurisdizione di una altro Stato membro a una pena privativa della libertà che non sia stata eseguita,
non permette di considerare che la sanzione sia stata subita o sia in corso di esecuzione.
Se, ossia, sia stata eseguita, nel primo Stato, esclusivamente la pena pecuniaria ma non quella detentiva, non sussiste possibilità, per il condannato, di sottrarsi a un nuovo giudizio in un altro Stato membro.