Ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. n. 22/2015, il lavoratore che ha diritto alla corresponsione della NASpI e:
può richiedere, a titolo di incentivo, la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato.
La stessa facoltà spetta al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.
Come chiarito dall’INPS con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, l’incentivo all’autoimprenditorialità non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.
Il lavoratore che intenda chiedere il suddetto incentivo, deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda va trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI.
Eccetto il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale, il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.
ATTENZIONE L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare. |
Qualora il percettore di NASpI si rioccupi con contratto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, decade dalla prestazione.
Tuttavia se il rapporto di lavoro subordinato ha una durata non superiore a sei mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio (si prescinde da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate e si considera la durata di calendario del rapporto), per la durata del rapporto di lavoro e, al termine del periodo di sospensione, l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Si sottolinea che, poiché la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
Qualora, invece, la nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato produca un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, il soggetto mantiene la prestazione ridotta purché:
e la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
La mancata comunicazione del reddito, in caso di rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, comporta la sospensione della prestazione, mentre in caso di rapporto di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, si applica l’istituto della decadenza.
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7, Legge n. 604/1966, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto - purché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti ed a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere - di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Il beneficiario della NASpI, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è tenuto ad informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività - o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente - dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
Nel caso di specie l'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo.
ATTENZIONE In caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa. |
Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità, il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; l’INPS rideterminerà, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.
Qualora il fruitore della NASpi, svolga, in concomitanza, attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali, se l’indennità coinvolga più anni solari, è necessario che, all’inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo, il percettore della prestazione fornisca una nuova comunicazione del reddito presunto, tramite modello “NASpI Com”, entro il 31 gennaio.
La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo determina la sospensione della prestazione fino all’acquisizione della nuova comunicazione.
Inoltre, in caso di svolgimento, durante la percezione dell’indennità NASpI, di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, l’INPS verificherà il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attività e ridurrà conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all’80% di detto reddito complessivo.
Qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000), il percettore decadrà dalla prestazione.
Quadro delle norme
Legge n. 604/1966
Legge n. 92/2012
D.Lgs. n. 22 del 2015
INPS, circolare n. 94 del 12 maggio 2015
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