In attuazione delle disposizioni del Decreto Rilancio, l’Inps fornisce istruzioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).
In particolare, l’Istituto di previdenza ricorda che l’articolo 92 del Dl n. 34/2020 prevede che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, siano prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse.
Ciò vale a condizione che il percettore non sia beneficiario:
delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del Dl n. 34 del 2020;
dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato Dl n. 34 del 2020.
Pertanto, i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione.
Relativamente alla modalità di concessione di tale proroga di due mesi, nella circolare n. 76 del 23 giugno 2020 l’Inps sottolinea che non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle indennità NASpI e DIS-COLL.
Se il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.
L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute sarà pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
L’articolo 94, Dl n. 34/2020 dispone, invece, che, in relazione all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – nonché i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL e di Reddito di cittadinanza, possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Nel caso in cui i beneficiari delle suddette indennità di disoccupazione stipulino con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse in quanto non troveranno applicazione gli articoli 9, 10 e 15, comma 11, del D.lgs n. 22 del 2015.
A tal proposito, l’Inps precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".