NASpI e DIS-COLL, l’INPS recepisce la proroga di due mesi

Pubblicato il 23 ottobre 2020

I titolari di NASpI o DIS-COLL che terminavano il periodo di sostegno al reddito tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, possono godere di due mesi di indennità in più. Rientrano automaticamente nella proroga di due mesi i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio n. 3830 del 21 ottobre 2020, che recepisce l’art. 5 del D.L. n. 104/2020.

NASpI e DIS-COLL, soggetti esclusi dalla proroga

Restano escluse dalla proroga di due mesi le domande di NASpI o di DIS-COLL relative a coloro che alla data del 29 settembre 2020 abbiano presentato domanda di certificazione Ape Sociale, pensione lavoratori precoci e per le quali sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di certificazione.

A tal fine, l’INPS ha precisato che sono state messe a disposizione delle sedi periferiche delle apposite liste di domande NASpI e DIS-COLL prorogabili, il cui periodo di fruizione terminava nel periodo “1° maggio 2020 – 30 giugno 2020,” per le quali si deve procedere alla proroga della prestazione.

Sono esclusi dalla lista coloro che risultano aver già percepito il “Bonus Covid”.

NASpI e DIS-COLL, proroga per gli intermittenti

Per i lavoratori di tipo intermittente, è possibile inserire i periodi di sospensione solo se il rapporto di lavoro non abbia una durata superiore a sei mesi.

Diversamente, se la durata del rapporto di lavoro di tipo intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi, si dovrà contattare l'assicurato per chiedere di comunicare, alternativamente:

NASpI e DIS-COLL, verifiche INPS

Laddove dovessero emergere elementi che fanno presupporre il potenziale svolgimento di attività lavorativa autonoma, l’INPS contatterà l'assicurato per chiedere allo stesso conferma circa lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, nonché di effettuare la comunicazione del reddito annuo presunto derivante dall'attività eventualmente svolta per il conseguente abbattimento della prestazione.

Al termine delle citate verifiche, se vi sono tutti i requisiti previsti, si potrà procedere con l'estensione del periodo per effettuare il ricalcolo della durata della prestazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy