NASpI-DIS-COLL, cumulabile con il servizio civile

Pubblicato il 29 aprile 2022

Possibile cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione NASPI e DIS-COLL con l’assegno agli operatori in servizio civile universale. Infatti, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.

Tra l’altro, il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1800 del 28 aprile 2022.

Assegno di servizio civile e NASpI/DIS-COLL, il rapporto

Il D.Lgs. n. 77/2002 disciplina i rapporti intercorrenti tra la prestazione di disoccupazione NASpI e le somme percepite dai volontari del servizio civile nazionale. Tale decreto non poneva alcuna disciplina in ordine alla natura delle somme percepite dai volontari del servizio civile, qualificate dall’Agenzia delle Entrate quali redditi da collaborazione coordinata e continuativa.

Dunque, le somme percepite dai volontari del servizio civile dovevano essere ricondotte all’ipotesi normativa di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, in materia di cumulo della prestazione NASpI con i redditi da lavoro autonomo, con la conseguenza che il compenso da servizio civile volontario fosse, pertanto, da ritenersi cumulabile con la prestazione di disoccupazione, con abbattimento della stessa nella misura pari all’80% del compenso previsto.

Il successivo D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, in materia di istituzione e disciplina del servizio civile universale, ha abrogato il citato decreto legislativo. Nello specifico, l’articolo 16 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 prevede che il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Inoltre, gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

Beneficiario NASpI/DIS-COLL, stop alla comunicazione in caso di servizio civile

In ragione della nuova e diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con i predetti compensi, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.

Con riferimento alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sono state oggetto di riduzione in presenza di contestuale svolgimento del servizio civile, si precisa che le stesse possono essere, su istanza di parte, oggetto di riliquidazione da parte delle Strutture territorialmente competenti.

La riliquidazione della prestazione su istanza di parte per la rilevata piena cumulabilità della prestazione di disoccupazione, con il compenso percepito dall’assicurato per il servizio civile prestato in concomitanza con la fruizione dell’indennità, può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria, o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione.

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