Nascita indesiderata, va risarcito anche il padre

Pubblicato il 06 febbraio 2018

La Corte di cassazione si è pronunciata in materia di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, fornendo alcune precisazioni in ordine al risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale.

In particolare, ha affermato che detto risarcimento spetti non solo alla madre ma anche al padre, “atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile”.

Il tutto considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura in cui egli opera, il padre non può ritenersi certamente estraneo.

Quest’ultimo deve, perciò, considerarsi tra i soggetti "protetti", coloro, ossia, rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, compreso il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.

Vizio di omessa motivazione: quando si riscontra

Tale interessante principio di diritto è stato espressamente enunciato dalla Terza sezione civile nel testo dell’ordinanza n. 2675 del 5 febbraio 2018, in occasione della quale sono state fornite anche alcune indicazioni circa il vizio di omessa motivazione della sentenza, configurante l’ipotesi di cui all’articolo 360 n. 4, c.p.c..

Detto vizio – si legge nella decisione – si ha nel caso in cui il giudice di merito indichi gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, senza procedere ad una benché minima, approfondita loro disamina logico – giuridica, ovvero quando li illustri attraverso “espressioni tautologiche” che rendono impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, “anche in relazione al corretto assolvimento degli oneri probatori rispetto ai quali la reiezione delle istanze istruttorie deve essere fondata su argomentazioni sintetiche ma esaustive”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy