Con sentenza n. 20188/2008, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il risarcimento dei danni morali avanzato dalla madre e dal fratello di un operaio morto in servizio, ritenendo che, a prescindere dalla specifica prova della sussistenza di tale tipo di danno, lo stesso sia desumibile anche solo in base allo stretto vincolo parentale intercorrente tra la vittima ed i ricorrenti. La Corte di legittimità ha, così, rigettato la decisione della Corte d’Appello di Palermo che aveva negato il risarcimento poiché non era stato fornito nessun elemento volto a provare il danno subito.
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