La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha confermato la condanna penale del proprietario - locatore di un immobile per la morte dell’inquilino (e lesioni degli abitanti gli stabili adiacenti) causata da esalazioni di monossido di carbonio provenienti dallo scaldabagno.
La colpa del locatore è consistita, in particolare, nel non aver impedito - con negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme tecniche in materia di sicurezza e di manutenzione di impianti domestici - che lo scaldabagno fosse utilizzato dall'inquilino seppure vetusto e malfunzionante e nel non aver dar seguito ai ripetuti inviti dell’amministratore di adeguamento dell’impianto con eliminazione delle difformità riscontrate.
La Cassazione – a conferma del giudizio di merito - fa derivare detta responsabilità in ragione della posizione di garanzia che grava sul locatore e direttamente dal disposto di cui all'art. 1575 c.c. secondo cui il locatore deve consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e mantenerla in stato da servire all'uso del convenuto.
Ed a nulla è valsa la deduzione difensiva dell’imputato, per cui l’occlusione della canna fumaria sarebbe stata la causa esclusiva della produzione dell’evento.
Ha osservato la Corte in proposito – con sentenza n. 4451 del 3 febbraio 2016 – che allorquando l’obbligo di impedire un evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento dell’altro soggetto parimenti destinatario dell’obbligo, configurandosi semmai, in tale ipotesi, un concorso di cause ex art. 41 c.p. comma 1. In questo caso, dunque, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace.
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