Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto direttoriale del 20 novembre 2024 adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale, ha sancito la rideterminazione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.
Il provvedimento aggiorna la Tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 e la Tabella A della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
Il coefficiente di trasformazione è un parametro utilizzato nel sistema previdenziale contributivo italiano per convertire il montante contributivo individuale, versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa in una rendita pensionistica annua.
Il coefficiente varia in base all’età del lavoratore al momento del pensionamento, riflettendo un principio attuariale secondo cui maggiore è l'età del lavoratore, più elevato sarà il coefficiente di trasformazione.
Il meccanismo riguarda:
Il sistema di calcolo contributivo per le pensioni è stato introdotto con la Legge 8 agosto 1995 n. 335 nota come “Riforma Dini”, secondo cui l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A della citata legge.
L’aggiornamento periodico di questi valori è obbligatorio per legge, con cadenza triennale o biennale, al fine di adeguarli ai mutamenti nei parametri demografici ed economici, come la speranza di vita e il tasso di crescita del PIL, rilevati dall'ISTAT.
Il decreto, basandosi sulle ultime proiezioni trasmesse dall’ ISTAT con le note n. 1315289/24 dell’8 maggio 2024 e n. 2588759/24 del 18 novembre 2024, nonché sul verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Economia del 19 novembre 2024, ha aggiornato i coefficienti per le età comprese tra i 57 e i 71 anni. E’ stata confermata la misura del “tasso di sconto”, corrispondente al tasso di crescita reale di lungo periodo del prodotto interno lordo, pari all’1,5%.
In base ai nuovi parametri demografici forniti dall’ISTAT, i nuovi coefficienti sono stati aggiornati considerando:
La tabella di seguito illustrata e allegata al decreto direttoriale in argomento riporta i valori rideterminati.
Età |
Divisori |
Valori |
57 |
23,789 |
4,204% |
58 |
23,213 |
4,308% |
59 |
22,631 |
4,419% |
60 |
22,044 |
4,536% |
61 |
21,453 |
4,661% |
62 |
20,857 |
4,795% |
63 |
20,258 |
4,936% |
64 |
19,656 |
5,088% |
65 |
19,049 |
5,250% |
66 |
18,441 |
5,423% |
67 |
17,831 |
5,608% |
68 |
17,218 |
5,808% |
69 |
16,600 |
6,024% |
70 |
15,980 |
6,258% |
71 |
15,360 |
6,510% |
tasso di sconto = 1,5% |
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