Money transfer. Agcm: imposta discriminatoria

Pubblicato il 20 febbraio 2019

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato alcune osservazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall’art. 25-novies del decreto fiscale - D.L. n. 119/2018 - che ha istituito un’imposta dell’1,5% sui trasferimenti di denaro verso paesi non appartenenti all’Unione europea, effettuati dai money transfer operator (istituti di pagamento di cui all’art. 114-decies del D.Lgs. n. 385/1993).

L'Agcm ne dà conto nel Bollettino n. 7 del 18 febbraio 2019 (Attività di segnalazione e consultiva as1562 - imposta sui trasferimenti di denaro all’estero verso paesi non Ue, 8 febbraio 2019).

Riduce la capacità degli MTO di formulare offerte competitive

Secondo l'Authority, la nuova imposta sulle rimesse di denaro, come definite dal D.Lgs. n. 11/2010, risulta ingiustificatamente discriminatoria in quanto applicabile alle sole rimesse effettuate dagli istituti di pagamento (cd. money transfer operator - MTO), ma non dalle altre categorie di operatori che possono offrire analogo servizio, in particolare le banche italiane ed estere e la società Poste Italiane Spa.

Elemento di costo gravante solo sugli istituti di pagamento

Essa appare dunque suscettibile di alterare il corretto confronto competitivo:

Infatti, la nuova imposta (detta “tassa sui migranti regolari”) potrebbe ridurre ulteriormente il grado di trasparenza sulle condizioni economiche praticate per il servizio di rimesse di denaro, in un contesto in cui i costi complessivi del servizio già risultano di difficile comparazione, poiché dipendono da numerose e mutevoli variabili, tra cui commissioni e spread sui tassi di cambio. Ciò può determinare un ulteriore aumento dei costi di ricerca per i consumatori, riducendo così gli incentivi per gli operatori a competere efficacemente.

L’Agcm auspica modifiche

In conclusione, alla luce di quanto precede e considerata la rilevanza, economica e sociale, delle rimesse di denaro, l’Autorità auspica che la norma citata possa essere oggetto di opportune modifiche, tese a eliminare i descritti effetti discriminatori tra operatori attivi nell’offerta di servizi di rimessa di denaro e a ripristinare le condizioni per un corretto confronto competitivo.

Si ricorda che la tassa sui money transfer, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2019, prevede il versamento dell’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro, sui trasferimenti di denaro, escluse le transazioni commerciali, effettuate verso Paesi non appartenenti all’Unione europea e da istituti di pagamento che offrono servizi di rimessa di somme di denaro.

Per l'applicazione devono essere emanati i provvedimenti sulla riscossione, d’intesa con l’agenzia delle Entrate e la Banca d’Italia, ma il termine ordinatorio è scaduto il 18 febbraio scorso.

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