Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, è stata pubblicata la Legge n. 105 del 3 luglio 2017, recante modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e al Testo unico a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (D.P.R. n. 570/1960).
Ai sensi delle nuove disposizioni, in vigore dal 22 luglio 2017, il delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario è integrato anche nelle ipotesi riferite ai singoli componenti del Corpo o del Collegio della pubblica Autorità.
Inoltre, alla stessa pena prevista nelle ipotesi di violenza o minaccia “soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso”.
In presenza di atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario è poi prevista un’ulteriore circostanza aggravante mentre l’arresto in flagranza può essere disposto anche in presenza del reato di cui all’articolo 338 del Codice penale (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario).
Il testo della Legge n. 105/2017 era stato definitivamente approvato dalla Camera lo scorso 22 giugno.
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