I soggetti Irpef che esercitano attività d’impresa (imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice) sono stati interessati da una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018), che ha previsto l’introduzione di un nuovo meccanismo di utilizzo delle perdite (articolo 1, commi da 23 a 26).
La norma ha l’obiettivo di uniformare le regole di trattamento delle perdite, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto passivo.
Prima delle modifiche erano previste regole diverse in materia di utilizzo delle perdite di esercizio. I lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata potevano compensare le perdite solo con i redditi eventualmente prodotti nello stesso periodo di imposta (c.d. compensazione orizzontale), le imprese in contabilità ordinaria potevano, invece, compensare le perdite con gli altri redditi d’impresa o di partecipazione conseguiti nello stesso anno o, in mancanza, potevano riportare la perdita agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.
La disciplina prevista era del tutto diversa da quella disegnata per i soggetti Ires, i quali potevano (e possono) riportare la perdita agli esercizi successivi senza alcun limite di tempo, seppur in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun esercizio.
A seguito delle nuove disposizioni, le norme dettate dalla disciplina previgente lasciano il posto ad un sistema di riporto temporalmente illimitato, analogo a quello già previsto per i soggetti Ires, con un tetto dell’80% del reddito annuo.
L’intervento sul regime fiscale di utilizzo delle perdite d’impresa da parte dei soggetti Irpef determina un allineamento del sistema, in particolare:
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