Modifiche al Fondo di garanzia Pmi: durata e beneficiari

Pubblicato il 15 gennaio 2021

In vigore, dal 13 gennaio 2021, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 alle operazioni del Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020).

Con circolare n. 1 del 13 gennaio 2021 di Invitalia e Mediocredito centrale si illustrano le novità contenute nella L. n. 178/2020, valide per le richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 13 gennaio 2021, in particolare con riferimento all’ampliamento dei beneficiari e all’aumento della durata massima per le operazioni fino a trentamila euro coperte al 100% dal Fondo di garanzia.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, proroga al 30 giugno

La legge di Bilancio 2021 ha disposto la proroga delle misure previste dall’articolo 13, comma 1, del DL Liquidità fino al 30 giugno 2021; ciò non opera per le garanzie rilasciate in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, per le quali vige il termine del 28 febbraio 2021.

Nessun slittamento, invece, per rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nuovi beneficiari

Estesa, poi, la platea dei beneficiari comprendendo le società che presentano i seguenti codici ATECO:

- 66.19.20 - Attività di promotori e mediatori finanziari;

- 66.19.21 – Promotori finanziari;

- 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;

- 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, durata dei finanziamenti

Tra le novità anche l’allungamento della durata massima dei finanziamenti che da 10 passa a 15 anni. Ciò è applicabile già ai finanziamenti concessi alla data del 13 gennaio 2021.

Non muta, però, la norma per cui il rimborso della quota capitale non potrà iniziare prima di 24 mesi dalla data di erogazione.

La circolare 1/2021 spiega i passi da compiere per ottenere l’allungamento a seconda della situazione in cui si trova il richiedente la garanzia: se il finanziamento, alla data del 13 gennaio 2021, è già ammesso all’intervento del Fondo ma non ancora erogato oppure se il finanziamento è già stato erogato.

Ancora, risulta modificato il metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti: questo non dovrà essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso.

Infine, ai sensi del DL Ristori, è operativa la modifica della normativa relativa al Microcredito con l’innalzamento dell’importo massimo da 25mila a 40mila euro.

Rimane ferma la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di incrementare l’importo del finanziamento di ulteriori 10.000 euro, raggiungendo così l’importo massimo di 50.000 euro.

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