Modifiche al Codice antimafia, è legge

Pubblicato il 28 settembre 2017

Nella seduta del 27 settembre 2017, la Camera dei deputati ha definitivamente approvato la proposta di legge contenente modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legislativo n. 159/2011), al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale.

Il testo contiene anche una delega al Governo volta all’adozione di misure di tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Misure di prevenzione

In primo luogo, le nuove disposizioni intervengono in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali prevedendo l'ampliamento dei soggetti destinatari delle medesime.

Tra questi vengono, infatti, ricompresi anche gli indiziati dei reati di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione nonché dei reati di terrorismo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e stalking.

Per l'adozione delle misure di prevenzione è stato disposto il passaggio della competenza dal tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto, dove vengono istituite sezioni o collegi giudicanti specializzati, appunto, nelle misure di prevenzione.

Modificate anche alcune disposizioni del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nonché in tema di impugnazione delle misure medesime, e viene assicurata la priorità assoluta della trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale.

Le nuove norme prevedono anche un’estensione della cosiddetta "confisca allargata" – che diventa obbligatoria con riferimento ad alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio - e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

L'Agenzia nazionale per i beni confiscati viene riorganizzata e potenziata con riferimento al proprio ruolo e alle relative competenze.

Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende

A seguire, il provvedimento interviene con una organica revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria.

Da segnalare, in particolare, l’introduzione dell’istituto del controllo giudiziario aziendale, sostitutivo dell’amministrazione giudiziaria medesima nei casi in cui si possa desumere un pericolo concreto di infiltrazioni mafiose in grado di condizionare l’attività di impresa.

Il controllo giudiziario potrà essere adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Lo stesso potrà essere chiesto volontariamente anche dall'impresa che abbia impugnato l’informazione antimafia interdittiva che la riguarda.

Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Le nuove misure si occupano, a seguire, dei requisiti per la scelta dell'amministratore giudiziario.

Questi dovrà essere scelto tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori.

Spetterà al ministro della Giustizia individuare, con apposito decreto da adottare in concerto con i ministri dell’Interno e dello Sviluppo economico, i criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell’incarico, della tipologia e del valore dei compendi.

Da segnalare, la previsione che introduce un ulteriore requisito per la scelta dell'amministratore giudiziario, che non potrà essere legato da rapporti economici, familiari o professionali con il magistrato che conferisce l'incarico.

Tra le altre novità, il disegno di legge introduce alcune forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate che siano meritevoli, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori. 

Il disegno di legge era stato approvato dall'altro ramo del Parlamento lo scorso 6 luglio.

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