Modificata la disciplina delle rateazioni dei crediti amministrativi e iscritti a ruolo

Pubblicato il 04 agosto 2010

Con la circolare n. 106 del 2010, l’Inps, tenuto conto della pesante situazione di crisi economica che ha colpito la realtà imprenditoriale del nostro Paese, rimodula la disciplina in tema di dilazione per definire, nell’ambito delle peculiarità della normativa regolatrice, uguali condizioni per accedere, in presenza di una situazione di momentanea ed obiettiva difficoltà, al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta in forma rateale.

Ai fini, quindi, della semplificazione del procedimento di rateazione delle somme non versate, l’Istituto di previdenza specifica che:

- il datore di lavoro può assolvere, anche in forma rateale, all’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, in base alla determinazione del commissario straordinario Inps 250/09;

- per tutti i contribuenti viene abolito l’obbligo di versare, all’atto della domanda di dilazione, la quota pari a 1/12 dell’intero debito;

- per gli importi iscritti a ruolo dall’Inps, la domanda di rateizzazione può essere presentata solo all’agente della riscossione.

La vera novità che decorre appunto dal 3 agosto 2010, data di pubblicazione della circolare, è che il datore di lavoro contribuente può inserire anche il valore corrispondente alle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore nell’importo del debito oggetto di dilazione. Tale facoltà non produce effetto, da parte dell’Istituto, di provvedere alla denuncia all’Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente) della fattispecie di reato punito con la reclusione e con la multa.

La novità dell’esclusione dell’obbligo del versamento della quota pari a 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento - oltre a favorire l’accesso alla rateazione dei debiti contributivi da parte del soggetto che si trovi in temporanea difficoltà finanziaria - ha la finalità, unitamente alla precedente modifica, di favorire lo snellimento delle procedure di definizione dell’attività istruttoria che consentiranno l’adozione del provvedimento di accoglimento della dilazione e il rilascio di un unico piano di ammortamento (definitivo) in tempo reale.

Il contribuente per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria, anteriormente all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, deve presentare un’istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa. Il pagamento dilazionato può essere concesso fino ad un massimo di 24 mensilità con la possibilità di un prolungamento fino a 36 rate, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In casi particolari, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità.

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