I coniugi non possono modificare con scrittura privata le disposizioni, concernenti le modalità di visita dei figli minori, contenute nel decreto di omologazione della separazione. La necessità dell’intervento del giudice sull'eventuale accordo modificativo, è posto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, respingendo il ricorso di un genitore condannato ex art. 388 c.p., per aver eluso in più occasioni quanto stabilito con il provvedimento di omologazione della separazione dal coniuge, in merito al diritto di visita dei due figli minori.
Ed a nulla è valsa – conclude la Corte con sentenza n. 20801 del 2 maggio 2017 - la deduzione del genitore ricorrente, di aver tenuto conto di una scrittura privata, con cui i coniugi avevano concordemente deciso di privare di efficacia, relativamente ai giorni ed agli orari di visita dei minori, l’accordo di separazione inizialmente omologato dal giudice.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".