Modifica dell’imputazione: riaperto il patteggiamento

Pubblicato il 18 luglio 2017

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p. p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto di nuova contestazione.

La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale rimettente in occasione di un procedimento, ad esso sottoposto, concernente la condanna di due imputati per reato di bancarotta. Nel corso dell’istruzione dibattimentale, tuttavia, il Pubblico ministero aveva modificato le imputazioni ai sensi dell’art. 516 c.p.p., descrivendo diversamente i fatti loro ascritti. Sicché le parti, in relazione alle nuove contestazioni, avevano presentato richieste congiunte di patteggiamento, tuttavia dichiarate inammissibili.

Dopo ampia disamina giurisprudenziale, la Corte Costituzionale ha ritenuto di accogliere la questione di legittimità, in quanto, a suo parere, non può ritenersi preclusa all’imputato, in seguito ad una modificazione “fisiologica” dell’imputazione, la facoltà di richiedere il patteggiamento solo perché, non avendolo richiesto prima, si sarebbe implicitamente assunto il rischio di tale evenienza. Non si può infatti pretendere che l’imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo conto anche dell’eventualità che, a seguito dei futuri sviluppi dell’istruzione dibattimentale, l’accusa a lui mossa possa subire una trasformazione, la cui portata resta dunque del tutto imprecisata al momento della scadenza del termine utile per la formulazione della richiesta.

Disparità di trattamento con il giudizio abbreviato

Viene infine posto in rilievo, con sentenza n. 206 del 17 luglio 2017, un’ evidente disparità di trattamento, laddove la sentenza della Corte Costituzionale n. 273/2014 – nel sancire l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p. – ha riconosciuto all'imputato, dopo una modificazione fisiologica dell’imputazione (come nel caso de quo), la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ma non anche quella di chiedere l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione.

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