Modifica assegno divorzile, licenziamento dell'ex coniuge come fatto nuovo
Pubblicato il 15 ottobre 2014
Ai fini della richiesta di
modifica delle condizioni di divorzio, vanno qualificate come “
fatto nuovo” le
mutate condizioni economiche dell'ex coniuge obbligato all'assegno di mantenimento
conseguenti alla perdita dell'occupazione e al mancato conseguimento di un reddito adeguato negli ultimi due anni.
E' quanto puntualizzato dalla Cassazione nel testo dell'
ordinanza n. 21670 del 14 ottobre 2014, in una vicenda in cui la Corte d'appello, riconoscendo ad una
scrittura privata sottoscritta dagli ex coniugi
natura di accordo modificativo delle condizioni di divorzio basato anche sull'intervenuto licenziamento dell'ex marito, aveva
negato la natura di circostanza nuova al dedotto licenziamento.
E ciò quando – hanno rilevato i giudici di legittimità – da un'analisi meramente testuale del predetto accordo
non risultava alcuna modifica delle preesistenti condizioni di divorzio, non essendovi previste modifiche favorevoli al ricorrente in quanto era in esso stabilito solo il trasferimento della casa coniugale.