Modello unico e libro dei beni ammortizzabili utili per provare l’assenza dell’autonoma organizzazione

Pubblicato il 06 marzo 2012 La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 3423 del 5 marzo 2012, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato il silenzio rifiuto dell’amministrazione nei confronti dell’istanza di rimborso dell’IRAP relativa agli anni 2000 – 2003 presentata dal professionista.

I giudici di legittimità hanno aderito alle doglianze del ricorrente il quale, nel corso del procedimento, aveva prodotto il modello unico relativo agli anni in contestazione ed il libro dei beni ammortizzabili; e dai detti documenti, al di là dello studio e delle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione minime indispensabili, era emersa l'assenza di dipendenti e collaboratori.

Secondo la Suprema corte, in definitiva, l'utilizzo di uno “studio a ciò esclusivamente dedicato e con l'ausilio di attrezzature probabilmente informatiche e di comunicazione”, non appariva di per sè sufficiente ad integrare il requisito di legge alla luce della definizione di “risorse materiali e umane autonomamente suscettibili di valore aggiunto”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy