Come già ricordato con messaggio n. 2577 del 20 giugno 2017, l’INPS ha fatto presente che le disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, garantiscono, tra le altre cose, anche la tutela in materia di sicurezza sociale secondo i principi generali della parità di trattamento e del mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti.
Quindi ogni Stato membro deve a garantire ai cittadini europei gli stessi benefici assegnati ai propri cittadini, mediante la possibilità di ottenere l’esportabilità delle prestazioni, vale a dire il pagamento delle prestazioni nel luogo di residenza, anche se a carico di un altro Stato membro.
Tra le tutele previste per le persone che esercitano il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri e le loro famiglie, sono presenti anche le prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani che sono previsti solo in alcuni Paesi ma che, per il suddetti principi, possono essere richiesti all’INPS nonostante la normativa nazionale non lo preveda per gli italiani.
In tal caso l’Istituto deve fare da tramite, per consentire all’Istituzione estera competente di provvedere al pagamento per gli orfani residenti in Italia ed a tal proposito gli interessati devono presentare il modello SR174 disponibile nel sito INPS accedendo alla sezione Prestazioni e Servizi < Tutti i moduli < nelle aree: Unione europea, oppure Prestazioni a sostegno del reddito, o anche Moduli vari, digitando il codice del modello SR174.
Il messaggio n. 3033 del 21 luglio 2017 evidenzia che la domanda può essere presentata dal genitore superstite, dal tutore o dall’orfano maggiorenne per gli orfani sia con diritto, sia in assenza di diritto a pensione di reversibilità.
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