Il modello Redditi Persone Fisiche 2018 è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2018 e, poi, aggiornato e modificato con successivi provvedimenti. Il modello, che dal 2017 ha cambiato nome e anche struttura, a seguito della separazione della parte relativa all’Iva, come ogni anno, recepisce le novità per i contribuenti che derivano dall’entrata in vigore delle diverse disposizioni fiscali.
A differenza del modello 730, la platea di potenziali contribuenti che possono o devono utilizzare tale modello è maggiormente diversificata, in particolare sono obbligati a presentare il modello Redditi PF 2018 i contribuenti che:
I contribuenti che presentano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF (un caso particolare è quello del quadro RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria – Monitoraggio Ivie/Ivafe).
Il modello Redditi 2018 deve essere presentato entro i termini seguenti:
La scadenza per effettuare i versamenti a saldo, che risultano dalla dichiarazione, è prevista per il 2 luglio 2018; gli stessi potranno essere effettuati con la maggiorazione dello 0,40%, entro i 30 giorni successivi, che - a partire dal 3 luglio - scadono il 1° agosto 2018 e a loro volta slittano al 20 agosto, per effetto della cosiddetta proroga di ferragosto.
Sulle somme dovute, al netto delle compensazioni dei crediti, si dovrà applicare una maggiorazione dello 0,40%.
NB! – I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica direttamente mediante lo stesso servizio informatico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali o tramite i servizi di home banking, tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate. I contribuenti non titolari di partita Iva, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo, oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. |
I termini di presentazione, come sopra detto, scadono il 31 ottobre 2018, ed entro tale data può essere effettuata una eventuale rettifica della dichiarazione (correttiva nei termini), presentando un nuovo modello Redditi che sostituisce integralmente il primo modello inviato.
Il 31 ottobre 2018 scade anche il termine per i contribuenti che devono presentare una dichiarazione integrativa a favore.
La dichiarazione a favore riguarda errori o omissioni nel modello Redditi 2017, per il periodo d’imposta 2016, presentato in via telematica entro il 31 ottobre 2017.
La rettifica a favore del contribuente, il quale ad esempio non ha indicato oneri sostenuti o versamenti effettuati nel modello Redditi 2017 presentato nei termini, non è soggetta ad alcuna sanzione.
Chi invece non presenta la dichiarazione entro il 31 ottobre 2018, può presentarla entro il 29 gennaio 2019 avvalendosi del ravvedimento.
In questo caso la dichiarazione è tardiva, ed è prevista la sanzione di 250 euro, ferma restando la sanzione per omesso versamento nel caso in cui oltre alla tardività della dichiarazione vi sia anche un carente o tardivo versamento delle imposte che emerge dalla dichiarazione stessa.
La sanzione di 250 euro può essere ridotta avvalendosi del ravvedimento a 1/10 (cioè a 25 euro) e i tardivi od omessi versamenti possono essere sanati con l’applicazione delle riduzioni previste a seconda del momento in cui si effettua il versamento, più gli interessi.
NB! - Il 29 gennaio 2019 scade anche il termine per i contribuenti che, avendo presentato il modello Redditi 2018 o Irap 2018, per l’anno 2017, in scadenza ordinaria al 31 ottobre 2018, intendono valersi del ravvedimento, per regolarizzare le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione. |
La dichiarazione integrativa sostitutiva (presentata entro 90 giorni dalla scadenza) è sanzionata come dichiarazione irregolare e sostituisce quella presentata nei termini ordinari.
Se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione è pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro) e, inoltre, si dovranno versare le maggiori imposte se dovute, le sanzioni da ravvedimento e gli interessi che decorrono dalla scadenza del versamento.
Nei casi di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento, applicando come sempre gli interessi.
La Legge di Bilancio 2018 ha “congelato” l’entrata in vigore dei primi 70 Isa (Indicatori sintetici di affidabilità fiscale) facendoli decorrere dal periodo d’imposta 2018 e quindi riguarderanno le dichiarazioni del prossimo anno. Per il periodo d’imposta 2017 vi saranno ancora gli studi di settore.
Quest’anno vi sarà sicuramente un impatto su Gerico del nuovo regime di cassa previsto per i contribuenti in contabilità semplificata. Il DM Economia del 23 marzo 2018 ha elaborato i correttivi volti a gestire il passaggio dalla competenza alla cassa per ricondurre l’esito contabile determinato sulla base delle nuove regole previste dall’articolo 66 del Tuir, secondo le logiche di Gerico improntate a criteri di competenza economica.
Il decreto individua un coefficiente complessivo di cassa che moltiplicato per il ricavo puntuale di riferimento esprime il nuovo valore soglia da porre a confronto con i ricavi dichiarati e valutare la congruità o meno del contribuente.
I contribuenti minimi e i forfettari devono compilare il quadro LM del modello Redditi PF 2018 per dichiarare i redditi conseguiti nel 2017.
L’unico regime agevolato che può essere scelto dai contribuenti con reddito al di sotto di determinate soglie è il regime forfettario, previsto dalla legge 190/2014; si ricorda che il regime dei minimi, di cui al D.L. 98/2011, è stato abrogato dal 2016, ma vi è la possibilità, per coloro i quali già se ne avvalevano, di continuare ad applicarlo fino alla naturale scadenza dei cinque anni o dei 35 anni di età.
I due regimi prevedono la determinazione del reddito imponibile con modalità diverse, per questo motivo viene prevista una diversa sezione da compilare nel modello:
Il reddito dei contribuenti minimi è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta e le spese sostenute nel periodo stesso, inerenti l’esercizio dell’attività stessa.
Questi contribuenti pertanto, indicano:
NB! - Indipendentemente dalle limitazioni previste dal Testo Unico, le spese relative ai beni ad uso promiscuo (autovetture, telefoni) sono deducibili nella misura del 50% dell’importo corrisposto. |
Il reddito lordo va indicato nel rigo LM6 mentre quello netto (differenza tra il reddito lordo e i contributi pagati nell’esercizio indicati nel rigo LM7) va riportato nel rigo LM8. Eventuali perdite pregresse, deducibili dal reddito netto, sono indicate nel rigo LM9.
Sul reddito imponibile verrà applicata l’imposta sostitutiva del 5% il cui ammontare va scritto nel rigo LM11.
Per i soggetti che applicano il regime forfettario, il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un determinato coefficiente, diversificato a seconda del tipo di attività e togliendo i contributi previdenziali versati.
L’imposta dovuta si determina applicando, al reddito imponibile, l’imposta sostitutiva del 5% o 15%.
Nel modello, al rigo LM22 colonna 2, si indicherà lo specifico coefficiente di redditività (previsto dalla legge) e nella colonna 4, l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti.
Nella colonna 5 dello stesso rigo va poi indicato il reddito relativo all’attività, calcolato moltiplicando il coefficiente per i ricavi o i compensi.
Il reddito lordo si indica nel rigo LM34 e nel rigo LM35 si indicano i contributi previdenziali pagati nell’anno, la differenza tra i due (reddito netto) si indicherà nel rigo LM36.
Anche per i contribuenti forfettari sono deducibili le eventuali perdite pregresse (generate prima di entrare nel regime forfettario). L’imposta sostitutiva dovuta si indica nel rigo LM39.
Per “locazioni brevi” si intendono le locazioni di immobili ad uso abitativo, stipulate da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, per un periodo inferiore a 30 giorni, che, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile, offrono determinati servizi accessori (ad esempio, fornitura di biancheria, il wi-fi e pulizia dei locali).
Anche per tali locazioni possono essere applicate le disposizioni della cedolare secca, ovvero il regime facoltativo che consente di assoggettare i redditi derivanti dagli immobili concessi in locazione al pagamento di un’imposta sostitutiva in luogo di Irpef e addizionali comunali e regionali, inoltre, per i contratti assoggettati a questo regime, non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo per la registrazione.
I contratti di durata inferiore a 30 giorni non sono soggetti all’obbligo di registrazione e il termine deve essere considerato in relazione alla singola pattuizione contrattuale, tuttavia se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le stesse parti supera complessivamente i 30 giorni devono essere effettuati gli adempimenti relativi alla registrazione del contratto.
Chi sceglie questo regime dovrà assoggettare il canone indicato nel contratto di locazione breve ad un’imposta sostitutiva del 21%.
Nel modello Redditi PF 2018 si dovranno indicare i relativi redditi nel quadro RB. In particolare, per ciascun immobile va indicato l’ammontare della rendita catastale nonché il 100% del corrispettivo lordo pattuito nel contratto, eventualmente dovrà essere barrata la casella relativa all’opzione per la cedolare secca.
Chi opta per la tassazione ordinaria dovrà indicare, oltre alla rendita catastale, l’importo del canone al netto della deduzione forfetaria del 5% o del 25% se l’immobile è situato nelle città di Venezia, Giudecca, Murano, Burano, o del 35% se di interesse storico/artistico.
La nuova disciplina si applica sia ai contratti stipulati direttamente tra locatore e conduttore, sia a quelli stipulati per il tramite di soggetti che esercitano l’attività di intermediazione, anche attraverso portali online.
Se gli intermediari intervengono anche nella fase di riscossione del corrispettivo, sono obbligati ad applicare una ritenuta del 21% sull’ammontare del canone derivante dal contratto, la ritenuta si considera a titolo di imposta, se il locatore ha optato per il regime di cedolare secca, e a titolo d’acconto, se invece viene applicato il regime ordinario. I redditi assoggettati alla cedolare secca si riportano anche nel nuovo quadro “LC”.
NB! - I redditi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell’immobile ricevuto in comodato non hanno natura di reddito di fabbricato, ma di reddito diverso e vanno indicati nel quadro RL. |
La Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 ha introdotto un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia.
Tali contribuenti possono optare per assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Il modello Redditi di quest’anno vede, per l’occasione, il debutto nel fascicolo terzo del quadro NR – Nuovi Residenti (per i contribuenti che applicano il regime dei neo-residenti, in vigore dal 1° gennaio 2017).
In alternativa alla presentazione dell’istanza di interpello prevista dalla legge e della relativa check list, il contribuente può esercitare l’opzione tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, compilando il presente quadro. Per tale motivo, la struttura del quadro è stata definita anche al fine di consentire al contribuente di esporre le condizioni di accesso al regime.
Il quadro si apre con la sezione dati generali dove si dovrà indicare se si tratta di un contribuente principale (colui che sconta l’imposta forfettaria nella misura di 100 mila euro) o di un familiare del contribuente principale (soggetto ad imposta forfettaria di 25 mila euro).
Inoltre, in almeno nove anni precedenti il trasferimento, si dovrà dichiarare di non essere stati residenti fiscali in Italia.
Il contribuente dovrà indicare di essere o meno cittadino italiano e riportare il codice dello stato estero in ipotesi di cittadinanza estera.
Dovrà compilare la parte relativa alla verifica dell’iscrizione o della cancellazione all’Aire (l’Anagrafe della popolazione residente all’estero) e a quella del trasferimento in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche, elementi che rilevano nella determinazione della residenza fiscale in Italia o all’estero.
Nel quadro andranno segnalate le giurisdizioni in cui il contribuente era residente prima del trasferimento e quelle per cui si esclude l’applicazione del regime. In tale ipotesi, i redditi prodotti nei Paesi esclusi concorreranno alla formazione del reddito complessivo con diritto al credito per le imposte pagate all’estero, contemporaneamente sarà necessario adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e alla tassazione patrimoniale dei beni immobili e delle attività finanziarie estere compilando il Quadro RW.
Potendo applicare il regime anche autonomamente, per raccogliere il maggior numero possibile di informazioni è stata prevista una sezione del quadro che presenta un’articolata serie di domande, simili alla check-list che va allegata a pena di inammissibilità in caso di presentazione dell’interpello.
Il contribuente, che deciderà di applicare il regime senza il parere dell’autorità fiscale, dovrà verificare che le risposte fornite dal rigo NR8 al rigo NR27 integrino le condizioni previste per l’applicazione della normativa in oggetto conservando tutta la documentazione di supporto per la successiva fase di verifica.
Chi, invece, abbia già presentato l’interpello, comunicando le informazioni all’Agenzia delle Entrate, mancando un campo che permetta di esentare dalla compilazione dei rispettivi campi, dovrà verificare che le risposte siano coerenti con quelle condivise con l’amministrazione.
L’ultima sezione del quadro è dedicata all’opzione e alla revoca a favore dei familiari del contribuente principale che, potendo aderire al regime anche nel corso dei 15 anni di applicazione e ricorrendone le relative condizioni, dovranno essere identificati.
Il contribuente (o il familiare) ha l’obbligo di versare l’imposta in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Va osservato che in questo caso non vi è la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso, e conseguentemente, ogni ritardo nel pagamento comporterà la decadenza dal regime.
Nel quadro RE del modello Redditi 2018 PF vi saranno per la terza volta le maggiori deduzioni a titolo di superammortamento per i professionisti.
L’importo cumula le quote che derivano da investimenti del 2015 (a partire dal 15 ottobre), 2016 e 2017 e riguarderà le quote di ammortamento su beni acquistati e i canoni di leasing.
NB! - La proroga prevista dall’ultima Legge di Bilancio riduce al 30% l’incentivo per ammortamenti e leasing, ma solo per gli acquisti effettuati dal 2018. Per le autovetture si sovrappongono due regimi, del 2015 e del 2016. Per gli acquisti effettuati nel 2017 la deduzione è limitata dalla Legge 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) ai soli beni a uso pubblico e a quelli utilizzati solo come strumentali. |
La determinazione dell’importo deducibile per superammortamento richiede lo svolgimento di un apposito percorso e, in primo luogo, va verificato il requisito oggettivo.
Si deve trattare di bene strumentale materiale nuovo (non rilevano gli investimenti in beni immateriali come il software), che non rientra nelle esclusioni previste dalla legge.
Il bene deve essere stato acquisito nell’arco temporale agevolato e, dunque, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, oppure nel corso del 2017, la distinzione tra i due differenti periodi è rilevante a seguito del diverso trattamento previsto per gli investimenti nelle autovetture.
Gli investimenti si considerano effettuati secondo le regole della competenza temporale previste per le imprese dall’articolo 109 del Tuir e, dunque, alla data di consegna o spedizione per gli acquisti e alla data di ultimazione in caso di eventuali investimenti realizzati in appalto. Non rileva, invece, la data di pagamento del corrispettivo.
Per gli investimenti in leasing, il costo si considera sostenuto alla data di consegna del bene all’utilizzatore.
NB! - I professionisti non sono interessati dalla maggiorazione per iperammortamento del 150%, che riguarda solo le imprese. |
La deduzione da indicare nel campo RE7 si calcola applicando al 40% del costo il coefficiente percentuale utilizzato, in base al DM 31 dicembre 1988, per l’ordinario ammortamento del bene. Per i professionisti, a differenza delle imprese, la percentuale non va dimezzata nell’esercizio di entrata in funzione neppure ai fini del superammortamento.
I professionisti possono usufruire del superammortamento delle autovetture limitatamente a quelle acquistate (o acquisite in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
La maggiorazione del 40% riguardava anche le auto a deduzione limitata cioè tenute a disposizione (diverse da quelle esclusivamente strumentali) o concesse in benefit a dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta.
Il superammortamento delle auto si calcola applicando l’aliquota ministeriale al 40% del costo e ragguagliando l’importo alle soglie di deducibilità rispettivamente del 20% e del 70% (articolo 164 Tuir).
Per le auto tenute a disposizione del professionista, il costo su cui calcolare il 40% rileva nei limiti di euro 18.076 e limitatamente ad un solo veicolo.
Per le autovetture acquistate nel 2017, il professionista non ha diritto a nessun superammortamento.
La Legge 232/2016 ha limitato l’incentivo alle auto ad uso pubblico (taxisti) e a quella utilizzate esclusivamente quali beni strumentali per alcune imprese.
Una interessante novità per i professionisti riguarda i costi sostenuti per i corsi di formazione.
L’articolo 9 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (Jobs act degli autonomi) ha disposto con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, che:
Tali modifiche se da un lato prevedono, in un certo senso, la piena deducibilità di tali spese dall'altro impongono dei limiti, rispettivamente di 10mila euro e 5mila euro, determinando l'indeducibilità della parte eccedente.
Un altro aspetto riguarda la deducibilità delle spese di soggiorno e, in base alla norma, le stesse dovrebbero essere trattate alla stregua delle spese per la formazione, quindi interamente deducibili entro i suddetti limiti.
Le istruzioni al modello Redditi di quest’anno non hanno recepito tali modifiche, prevedendo che le suddette spese di soggiorno “pesino” nel raggiungimento del tetto massimo previsto secondo la regola di deducibilità, di cui al primo periodo comma 5 articolo 54 Tuir, e in particolare: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”.
Nel modello redditi PF tali spese dovranno essere riportate nel quadro RE (Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni) e, nello specifico, nel rigo RE17 (Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale) andrà indicato:
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