Modello Rdc – Com AU: più semplice ottenere gli arretrati

Pubblicato il 23 giugno 2022

L’INPS riconoscerà le mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello Rdc – Com/AU. Lo comunica l'Istituto con il messaggio n. 2537 del 22 giugno 2022 a rettifica del messaggio 30 maggio 2022, n. 2261.

Il modello Rdc – Com AU è richiesto in specifici casi elencati dall'INPS nel messaggio 30 maggio 2022, n. 2261. In tutti gli altri casi, invece, i nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza ricevono l’assegno unico e universale d’ufficio, dall'INPS, come quota supplementare del Rdc e senza presentare domanda.

Chi deve presentare il modello Rdc – Com AU? Come va inviato?

Di seguito tutte le risposte.

Reddito di cittadinanza e modello Rdc – Com AU

Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (articolo 7, comma 2) prevede che l’assegno unico e universale per i figli a carico venga di norma corrisposto d’ufficio ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza .

Sul tema l'INPS ha emanato la circolare n. 53 del 28 aprile 2022 con cui ha illustrato le modalità di riconoscimento dell’AUU per i nuclei percettori di Rdc.

L'Istituto ha in particolare specificato che l’integrazione Rdc/AU avviene, di regola, senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni per i nuclei familiari, essendo le stesse informazioni già in possesso dell’Istituto. Fanno però eccezione quei i casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, i dati non sono in possesso dell’INPS o non sono desumibili dalle banche dati a disposizione. In tali ipotesi il riconoscimento dell’integrazione tra assegno unico e universale e Reddito di cittadinanza avviene mediante la presentazione del modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)” o modello Rdc – Com AU.

Il modello è stato rilasciato con il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione e presentazione.

Modello Rdc – Com AU: quando è obbligatorio

L’invio del modello Rdc – Com AU è necessario, in particolare, nelle situazioni elencate nella seguente tabella.

Condizioni di obbligatorietà

Casistiche

Presenza nel nucleo familiare di un figlio maggiorenne a carico e fino al compimento dei 21 anni di età

Il figlio maggiorenne a carico under 21 deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • frequentare un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea (art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del D.lgs n. 230/2021);

  • svolgere un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, del D.lgs n. 230/2021);

  • essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego (art. 2, comma 1, lett. b), n. 3, del D.lgs n. 230/2021);

  • svolgere il servizio civile universale (art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, del D.lgs n. 230/2021)

Presenza nel nucleo familiare di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc

E' il caso dei minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU

Presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni

La madre di età inferiore a 21 anni non deve essere valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante

Indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale per ciascun figlio, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori

E' il caso, per esempio, dei nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi

Affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in presenza di un valido provvedimento

E' il caso dell'affidamento in capo a dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.)

Per il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'articolo 4, comma 8 e dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 230/2021

E' il caso delle maggiorazioni:

  • di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro alla data di decorrenza del diritto al beneficio

  • di nuclei familiari che abbiano un valore dell’ISEE utile all’accesso all’assegno unico e universale non superiore a 25.000 euro, a condizione che un componente del nucleo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori.

N.B. Non devono presentare il modello “Rdc-Com/AU” i nuclei familiari percettori di Rdc nei quali siano contestualmente presenti, all’interno dello stesso nucleo, i due genitori, di cui uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico minorenni o maggiorenni con disabilità.

Modello Rdc – Com AU: come si presenta

Il modello Rdc – Com AU va presentato esclusivamente in modalità telematica direttamente su inps.it, accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE) o attraverso gli Istituti di patronato.

Modello Rdc – Com AU: dichiaranti

La compilazione del modello Rdc – Com AU è effettuata in qualità di dichiaranti:

- dai genitori (anche se affidatari preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;

- dal tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore;

- dal tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, se la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU è presentata dallo stesso tutore (si compila esclusivamente il quadro 2 del modello);

- dai figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU (articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021) con la compilazione solo del quadro 3 del modello.

Modello Rdc – Com AU: modifica o rettifica

Si ricorda che qualora sia necessario modificare e/o rettificare le dichiarazioni contenute nel modello Rdc - Com AU presentato, il dichiarante è tenuto a inviare un nuovo modello Rdc - Com AU, replicando (sottolinea l'INPS) all’interno del nuovo modello anche le dichiarazioni confermate.

Modello Rdc – Com AU: arretrati AU

Il modello Rdc – Com AU può essere presentato nel periodo compreso dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo.

Per chi vi è obbligato, il pagamento dell’integrazione Rdc/AU avviene in seguito alla trasmissione del modello “Rdc-Com/AU” e gli importi a titolo di integrazione Rdc/AU sono corrisposti dal mese successivo alla data di presentazione del medesimo modello.

Considerando che la mensilità Rdc viene corrisposta nel mese successivo alla mensilità di maturazione, l'INPS fa il seguente esempio: se il modello è presentato il 15 ottobre 2022, nel mese di novembre verrà riconosciuta la rata di Rdc di ottobre 2022, maggiorata dell’integrazione spettante.

Indipendentemente dalla data di presentazione del modello Rdc – Com/AU l’INPS eroga le mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, con le maggiorazioni spettanti, a decorrere dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU.

L'INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha in tal senso modificato, con il messaggio n. 2537 del 22 giugno 2022, quanto chiarito nel paragrafo 5 del messaggio n. 2261/2022 nel quale si indicava nel 30 giugno la data ultima di invio del modello Rdc – Com AU per il diritto agli arretrati, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

Pertanto chi, essendovi tenuto, compilerà il modello Rdc – Com AU potrà ottenere tutti gli arretrati maturati da marzo 2022 anche oltre il termine del 30 giugno 2022.

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