Modello IVA TR, invio entro il 31 ottobre con istruzioni aggiornate
Pubblicato il 28 ottobre 2014
Scade il
31 ottobre 2014 il termine per presentare il
modello IVA TR per la richiesta di
rimborso o compensazione del credito IVA infrannuale relativo al 3° trimestre 2014.
Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2014, che va inoltrato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Le istruzioni utili per l'invio sono, invece, state aggiornate con il più recente provvedimento del 19 settembre 2014, che ha recepito la novità inerente l'ampliamento della platea di contribuenti ammessi a richiedere il rimborso IVA in via prioritaria anche ai produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (Dm Economia
10 luglio 2014).
Quella del 31 ottobre prossimo è l’ultima scadenza infrannuale per il mondo delle partite Iva, dato che le eccedenze di ottobre, novembre e dicembre confluiranno direttamente nella dichiarazione Iva annuale.
Soggetti interessati
Sono interessati da tale scadenza tutti i contribuenti che nel trimestre luglio-settembre hanno realizzato una
eccedenza Iva detraibile superiore a 2.582,28 euro e possiedono i requisiti per accedere alla liquidazione infrannuale della maggiore imposta versata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38-bis, del Dpr
633/1972.
Per potere accedere al recupero trimestrale dell’Iva, i contribuenti devono comunque vedere soddisfatte alcune condizioni, che sono elencate nell’articolo 30, comma 3, del Decreto Iva.
Nello specifico, devono:
- essere state effettuate operazioni attive con un’aliquota media inferiore a quella sugli acquisti;
- essere state effettuate operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate;
- essere stati acquistati beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi degli acquisti imponibili del trimestre;
- essere state effettuate operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate;
- infine, il richiedente deve essere un operatore non residente, che si è identificato direttamente in Italia o ha nominato un rappresentante fiscale nello Stato.
Garanzia
Come accade per i rimborsi annuali, anche per i rimborsi trimestrali superiori a 5.164,57 euro è necessaria una
garanzia finanziaria. Il soggetto interessato deve prestare un’idonea garanzia di durata pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo mancante al termine per l’accertamento.
Se il contribuente è considerato “
virtuoso”, il rimborso superiore a 5.164,57 euro può essere concesso anche senza la garanzia. È il caso delle situazioni patrimoniali, fiscali e contributive ritenute sufficientemente stabili, per le quali è sufficiente presentare la sola dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 38-bis, lettera c), settimo comma.
Tuttavia, in assenza di garanzia, l’ammontare del rimborso non può superare il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente. Per cifre superiori a tale soglia, la garanzia è necessaria per la sola parte eccedente.