Il modello TR, necessario per l’ottenimento del rimborso dell’eccedenza a credito Iva maturato nel corso di ciascun trimestre o per il suo utilizzo in compensazione, è integrabile entro la dichiarazione Iva annuale (termine attualmente fissato al 30 aprile) se non si toccano le somme.
Con la risoluzione 82 del 14 novembre 2018, l'Agenzia delle entrate risponde ad una richiesta di consulenza giuridica sull'integrazione del modello IVA TR, ossia sull'interpretazione del Dpr n. 633/1972.
In particolare “per integrare/rettificare, non già gli importi esposti e/o la somma chiesta a rimborso, ma esclusivamente i dati esposti nel quadro TD del Modello”.
Per l'Agenzia non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l’integrazione/rettifica, se si integrano o modificano elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata.
Inoltre:
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