In data 29 febbraio 2024 è stato pubblicato anche il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione “Irap 2024”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Inoltre, con lo stesso documento di prassi n. 68659 sono state:
Il modello “Irap 2024” è composto dal frontespizio e dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.
Una novità importante del 2024 riguarda i termini di scadenza del modello Irap 2024 che deve essere presentato entro il 30 settembre 2024, in precedenza il termine era in scadenza al 30 novembre. Per i soggetti Ires e le Pubbliche Amministrazioni con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è diverso e il modello deve essere presentato entro il nono mese successivo rispetto alla chiusura del periodo di imposta
Le modifiche intervenute nel modello Irap di quest’anno, relativo al periodo d’imposta 2023, riguardano in primo luogo il quadro IC (società di capitali) e il quadro IE (enti non commerciali).
In questi quadri dovranno essere riportati i dati relativi al nuovo regime delle collaborazioni nello sport dilettantistico, che interessa sia le società sportive dilettantistiche, che determinano l’Irap ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 446/1997, sia le associazioni che applicano l’articolo 10.
NOTA BENE: Per quanto riguarda lo sport dilettantistico, nel modello Irap 2024 non concorrono alle variazioni in aumento e in diminuzione della base imponibile dei soggetti eroganti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro
Pertanto, nelle istruzioni ai campi IC44, IC60, IE2, IE20 e IE35 viene richiamato quanto stabilito dall’articolo 36, comma 6, del Dlgs n. 36/2021 (Riforma dello sport) secondo cui tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, inferiori all’importo annuo di 85mila euro, non concorrono a formare la base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del Dlgs 446/1997.
Tali importi risultano:
NOTA BENE: Non è confermato se la norma, anche se in vigore dal 1° luglio 2023, si applichi per l’intero periodo di imposta e dunque anche per compensi maturati/pagati prima di tale data.
Da segnalare, infine, anche la novità relativa alla deduzione dei contributi per lavoratori stagionali.
Nel quadro IS, al rigo IS7, con riferimento ai lavoratori stagionali, per i quali è prevista la deduzione del costo del lavoro sostenuto dal datore nella misura del 70%, deve essere evidenziata la deduzione dei contributi assicurativi che spetta per l’intero ammontare. Tale deduzione va indicata nel rigo IS1 del medesimo quadro IS.
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