Modello IRAP 2019 con aiuti di Stato

Pubblicato il 31 gennaio 2019

L’agenzia delle Entrate ha dato il via all’approvazione dei modelli di dichiarazione 2019, per i redditi del periodo d’imposta 2018.

Con provvedimento del 30 gennaio 2019, prot. 23568/2019, è stato approvato il modello Irap 2019 (per l’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2018) e le relative istruzioni, che includono le novità introdotte dalle ultime disposizioni normative.

I dati contenuti nel modello Irap 2019 devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Indicazioni degli aiuti di Stato

Nel modello 2019, è presente la nuova sezione XVIII “Aiuti di Stato” che dovrà contenere l’indicazione degli aiuti fiscali automatici o subordinati ricevuti dal compilante. Nello specifico, vanno inseriti gli aiuti di Stato i cui presupposti si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, a prescindere dal fatto che gli aiuti siano stati fruiti o meno.

I nuovi dati saranno utili all’agenzia delle Entrate per la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti (Rna), tenuto dal MiSE.

Sezione Ace

La novità che tocca la sezione del quadro IS per i contribuenti che hanno fruito del credito d’imposta Ace riguarda l’aggiunta della colonna 1, denominata “4° periodo d’imposta precedente”, in corrispondenza dei righi IS85, IS86 e IS87. Questo per il fatto che il credito è utilizzato in diminuzione dell’Irap con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo.

Scompare la colonna sugli acconti versati

Dalle istruzioni al modello Irap si evince che non devono più essere indicati nel rigo IR25 gli acconti dovuti ma non ancora versati, alla data di presentazione della dichiarazione; viene, quindi, tenuto conto della sospensione dei termini disposta a seguito di provvedimenti adottati per far fronte ad eventi eccezionali.

Patent box

Con riferimento a tale istituto, viene aggiunta, nel rigo IS89, la colonna 4, dove indicare l’importo che non ha concorso alla formazione del valore della produzione in periodi d’imposta precedenti, delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell’agevolazione.

Deduzione costo dei lavoratori stagionali

Solo per l’anno 2018, le istruzioni rammentano che va dedotto al 100%, anziché al 70%, il costo dei lavoratori stagionali.

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