Il D.L. 185 del 29 novembre 2008 ha previsto che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, e all’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Tali enti, per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le modifiche che eventualmente sono intervenute nel corso degli anni.
La comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione utilizzando il modello Eas ovvero il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi che è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 2.9.2009.
Il modello Eas può essere considerato un strumento antielusivo che permette all’Amministrazione Finanziaria di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l’obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare tra l’altro la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.
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