Necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali
Il D.L. 185 del 29 novembre 2008, ha previsto che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, e all’articolo 4 del D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Tali enti per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le modifiche che eventualmente sono intervenute nel corso degli anni.
La comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione utilizzando il modello Eas ovvero il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi che è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 2.9.2009.
Il modello Eas può essere considerato un strumento antielusivo che permette all’Amministrazione Finanziaria di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l’obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare tra l’altro la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.
Il legislatore tutela sotto il profilo fiscale le vere forme associazionistiche contrastandone i fenomeni abusivi, anche attraverso l’obbligo di presentazione del modello Eas per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali. In qualità di strumento antielusivo la comunicazione permette all’Amministrazione Finanziaria di acquisire una vasta gamma di informazioni relativamente al profilo fiscale delle associazioni.
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il modello Eas va presentato esclusivamente per via telematica:
In caso di mancata trasmissione, l’associazione può procedere al ravvedimento, entro il termine della prima dichiarazione utile.
Con la trasmissione del modello si dichiara il possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni per l’applicazione delle norme fiscali agevolative.
La circolare 12/E del 2009 identifica i soggetti che possono essere interessati dalla presentazione del modello Eas suddividendoli in:
Sono obbligati all’invio del modello Eas:
La comunicazione va effettuata anche dagli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte della propria attività istituzionale (dotati quindi di solo codice fiscale e non anche di partita Iva).
I soggetti obbligati a compilare “parzialmente” il modello Eas in quanto già iscritti a determinati registri, elenchi o albi, per le quali l’Amministrazione Finanziaria può ottenere la maggior parte delle informazioni richieste, sono:
Sono Onlus parziali svincolandosi dal divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie:
L’Agenzia delle Entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali le sopra citate associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l’Agenzia delle Onlus.
In relazione ai dati che non si possono ricavare dai predetti registri, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Onlus e sentito il Forum del terzo settore, potrà anche inoltrare specifiche richieste sia alle singole associazioni che alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.
Non devono inviare il Modello Eas gli enti associativi che sono:
Sono in particolare esonerate dall’invio:
Sono quindi tenute alla comunicazione del Modello Eas le associazioni sportive dilettantistiche che:
Nota bene - Sono tenute alla trasmissione del Modello Eas tutte le associazioni sportive dilettantistiche che a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
Relativamente alle associazioni pro-loco che non hanno optato per la L. 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di 250.000 euro annuali, queste devono compilare ed inviare il modello Eas.
In caso di svolgimento di attività commerciali, l’obbligo di comunicazione in esame si applica anche alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale di cui alla L. 16.12.1991, n. 398.
Nella ipotesi di variazione di dati rispetto ad un modello Eas precedente inviato, non costituisce modifica da comunicare la variazione di aspetti quantitativi relativi:
Non è inoltre necessario presentare un nuovo modello Eas se le variazioni riguardano i dati relativi all'ente o relativi al rappresentante legale. E’ l’Agenzia stessa che chiarisce che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentate legale o all’ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello Eas, non sia necessaria se tale informazione risulta dalle notizie già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.
Il modello per la trasmissione dei dati, "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti associativi e deve essere inoltre nuovamente presentato quando vi sono dei cambiamenti relativamente ai dati precedentemente comunicati. La scadenza in questa ipotesi è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”
Il Modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, con due alternative:
L’intermediario abilitato deve rilasciare al contribuente, al momento del ricevimento del Modello o della presa in carico della sua compilazione, l’impegno a trasmettere in via telematica il modello in oggetto, redatto in forma libera, datato e sottoscritto dall’intermediario stesso.
La data di tale impegno con la sottoscrizione dell’intermediario e l’indicazione del suo codice fiscale devono essere riportati nel riquadro “impegno alla trasmissione telematica”.
Ricorda - L’invio del Modello Eas ed il possesso dei requisiti fiscali previsti dal D.P.R. 917/1986 sono condizione necessaria per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali consistenti nella decommercializzazione delle attività.
La R.M. 110/E del 12.12.2012, conferma che l’omessa-tardiva presentazione del Modello Eas è sanabile tramite l’istituto della cd. remissione in bonis (art. 1, co. 2, D.L. 16/2012). In pratica è necessario:
La C.M. n. 38 del 28.9.2012, specifica che come la prima dichiarazione utile è da intendersi la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento.
Se l’adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini Iva il termine di riferimento è quello di presentazione della prima dichiarazione Iva che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento.
Il modello Eas può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, o anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione.
Prendendo ad esempio la costituzione di una ASD, redatto l’atto costitutivo e lo statuto, fatta la registrazione e ottenuto il codice fiscale e/o la Partita IVA, l’associazione deve presentare all’Agenzia delle Entrate il modello Eas, entro 60 giorni dalla data di costituzione, esclusivamente in via telematica.
La presentazione del modello (in modalità semplificata) è di fatto obbligatoria in quanto la norma (art. 30 D.L. 185/2008) prevede che gli enti associativi possano godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR e dall’art. 4 DPR 633/72 in tema di IVA, e sostanzialmente della “decommercializzazione” delle quote degli utenti/soci solo se:
L’invio del modello Eas va fatto anche nel caso in cui l’ASD abbia aperto solo il codice fiscale. In fase di costituzione dell’associazione, e quindi, di primo invio del modello Eas, è prevista la possibilità di un invio tardivo, oltre i 60 giorni ma entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (IRES/IRAP o IVA) e a condizione che:
Il modello EAS è composto da una intestazione (nel caso specifico dati dell’ASD, sede legale e dati del rappresentante legale) e di una seconda parte nella quale occorre rispondere ad alcuni quesiti.
Per le ASD è prevista una modalità semplificata di compilazione di questa seconda parte, per cui si dovrà rispondere a determinati quesiti previsti per tale modalità.
Ricordiamo che le variazioni che intervengono nel tempo nei dati inseriti nell’intestazione vanno comunicate tramite la modulistica prevista per le variazioni del codice fiscale o della Partita IVA, al contrario le variazioni che riguardano i quesiti relativi al modello Eas comportano l’obbligo di presentare un nuovo modello nei termini previsti dalla legge.
Quadro Normativo |
D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 Circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 09 aprile 2009 Circolare Agenzia delle Entrate n. 45 del 29 ottobre 2009 Circolare Agenzia delle Entrate n. 51 del 1 dicembre 2009 Circolare Agenzia delle Entrate n. 38 del 28 settembre 2012 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 110 del 12 dicembre 2012 |
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