L’Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono le conseguenze del tardivo invio del modello ANR/3.
Si tratta del modello che deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo, che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva, assolvendo direttamente gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione del tributo.
Prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante nel nostro Paese, tali soggetti devono identificarsi direttamente, ai sensi dell’articolo 35-ter del Dpr 633/1972, presentando il modello ANR/3.
Nelle risposte ad interpello n. 86 e 87 del 5 marzo 2020, l’Agenzia si esprime proprio sulla natura delle violazioni commesse e sul regime sanzionatorio applicabile al caso di un contribuente identificato ai fini Iva in Italia ad una certa data, che dichiara di nominare successivamente un nuovo rappresentante legale e di comunicare tale variazione all’Agenzia delle Entrate, a mezzo del modello ANR/3, oltre il termine di trenta giorni (articolo 35-ter del Decreto IVA).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il tardivo invio del modello ANR/3 nonché l'errata indicazione del rappresentate legale nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva costituiscono violazioni di natura formale, pertanto non ricorrono i presupposti per applicare la causa di non punibilità di cui all'articolo 6, comma 5-bis, del D.lgs. n. 472 del 1997.
Tale causa, infatti, è prevista per le sole violazioni c.d. meramente formali, ossia che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.
Peraltro, come chiarito dalla circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, sono gli uffici dell'Amministrazione finanziaria che, nell'ambito della loro attività di contestazione delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, devono "valutare in concreto (a posteriori), nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo".
Ricorda l’Agenzia, infine, che le violazioni commesse dall’istante sono punite con sanzioni amministrative stabilite entro limiti minimi e massimi, in misura non proporzionale.
Nello specifico: in caso di omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività oppure di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte nell'identificazione ai fini Iva dei soggetti non residenti, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, che è ridotta a un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di 30 giorni dall'invito dell'ufficio.
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