Giovedì 15 settembre 2016, dopo la proroga concessa lo scorso mese di luglio rispetto alla scadenza ordinaria, sarà l'ultimo giorno utile per i sostituti d'imposta per trasmettere telematicamente il Modello 770/2016 Ordinario e Semplificato, relativo ai redditi 2015. Sempre entro lo stesso giorno, potranno essere inviate, senza sanzioni, le Certificazioni Uniche (CU) di lavoratori autonomi non interessati dal 730 precompilato e ancora non trasmesse.
Anche quest'anno il modello 770 potrà continuare ad essere inviato con due flussi distinti, uno per le ritenute di lavoro dipendente e assimilato e uno per gli e autonomi, anche nel caso in cui le Certificazioni uniche degli autonomi siano state trasmesse dopo il 7 marzo 2016. Mancano, comunque, precise indicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria rispetto a quanto indicato nelle istruzioni ministeriali.
Passata la scadenza del 15 settembre, la dichiarazione potrà essere ugualmente trasmessa avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (ex articolo 13 del Dlgs 472/97). Dal 16 settembre e fino al 14 dicembre 2016, quindi, il Modello 770 potrà essere legittimamente inviato previo versamento della sanzione di 25 euro, che dovrà essere esposta in F24 con il codice tributo 8906.
Sempre il 15 settembre scade il termine per sanare con il ravvedimento operoso gli eventuali omessi versamenti con la sanzione ridotta ad 1/8. Dopo il 15 settembre, ma comunque prima che siano stati notificati gli avvisi di accertamento, si potranno sanare gli omessi versamenti con il pagamento della sanzione ridotta di 1/7 e poi di un 1/6.
Entro il 15 settembre, infine, le aziende che hanno effettuato nel 2015 compensazioni orizzontali in F24 per importi complessivamente superiori a 15mila euro dovranno aver acquisito il visto di conformità (ex articolo 35, Dlgs 241/97) o dal professionista abilitato o dal soggetto tenuto ad effettuare il controllo contabile, e ne dovranno dare indicazione nel frontespizio della dichiarazione.
Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 73/2015) ha specificato che i crediti da 730 e quelli da versamenti in eccesso, esposti in F24 con gli specifici codici tributo, dal 1° gennaio 2015 non fanno scattare l'obbligo di apposizione del visto di conformità come richiesto dalla normativa in caso di utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale.
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